PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà, di seguito denominata «Commissione», con il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia e di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno.
      2. La Commissione è composta da quattordici deputati e da quattordici senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su designazione dei presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 2.

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia;

          b) promuovere la conoscenza delle ricerche e delle rilevazioni di cui alla lettera a) nelle istituzioni e nell'opinione pubblica;

          c) riferire alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte

 

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sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzare proposte e soluzioni operative per rimuovere le cause e le conseguenze della povertà.

Art. 3.

      1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche.
      2. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella materia.
      3. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4.

      1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
      2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 5.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

 

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      3. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 6.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 7.

      1. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
      2. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 1 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
      3. La Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti dell'inchiesta.
      4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
      5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

 

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Art. 8.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo 100.000 euro per ciascuno degli anni della sua durata e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.